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Termini e Condizioni Generali di Acquisto

Georg Martin GmbH
Martinstrasse 55,
63128 Dietzenbach
Germania

Stato: 1 Gennaio 2026

§ 1

Disposizioni generali

  1. Le presenti Condizioni d’acquisto si applicano all’acquisto di beni in conformità al contratto stipulato tra noi e il fornitore.
  2. Le presenti Condizioni d’acquisto si applicano esclusivamente; non riconosciamo eventuali condizioni del fornitore contrastanti o divergenti, a meno che non ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto. Le presenti Condizioni d’acquisto si applicano anche qualora accettiamo i beni o i servizi senza riserve, anche qualora fossimo a conoscenza di condizioni del fornitore contrastanti o divergenti.
  3. Effettuando la prima consegna ai sensi delle presenti Condizioni d’acquisto, il fornitore ne riconosce la validità esclusiva per tutti gli ordini successivi.

§ 2

Consegna e spedizione

  1. Ordini e contratti, nonché eventuali modifiche agli stessi, devono essere stipulati per iscritto.
  2. Ordini e contratti sono vincolanti se effettuati per iscritto o confermati per iscritto. L’offerta può essere accettata solo entro 14 giorni, salvo diverso accordo scritto.
  3. Eventuali eccedenze o carenze derivanti dal processo di produzione sono ammesse solo nella misura concordata. In caso contrario, Georg Martin si riserva il diritto di far valere i propri diritti contrattuali e legali.
  4. La consegna verrà effettuata secondo l’ordine e nelle date concordate. Il fornitore è tenuto a comunicarci immediatamente eventuali modifiche alle date.
  5. Il fornitore è tenuto a rispettare le nostre istruzioni di spedizione e quelle dello spedizioniere o del vettore incaricato. I nostri numeri d’ordine e di articolo devono essere indicati su tutti i documenti di spedizione, la corrispondenza e le fatture.
  6. L’imballaggio deve essere progettato per evitare danni alla merce durante il trasporto.
  7. Il fornitore si farà carico dei costi di trasporto, inclusi imballaggio, assicurazione e tutte le spese accessorie, salvo diverso accordo esplicito.

§ 3

Controllo delle esportazioni

  1. Il fornitore riconosce che la merce da consegnare, o parti di essa, può essere soggetta a leggi e regolamenti sull’esportazione e garantisce il rispetto di tutte le normative applicabili in materia di esportazione (incluse le normative statunitensi applicabili).
  2. Il fornitore deve identificare tutti i beni soggetti alle normative in materia di esportazione al momento dell’accettazione dell’ordine e fornire tutte le informazioni pertinenti per il controllo delle esportazioni. Tali informazioni devono essere incluse in tutte le notifiche di spedizione, inclusa la classificazione di controllo delle esportazioni (incluse le classificazioni EAR o ITAR degli Stati Uniti), il numero o il riferimento di qualsiasi licenza di esportazione applicabile e qualsiasi restrizione alla distribuzione correlata. In caso di modifica delle normative applicabili in materia di controllo delle esportazioni o della classificazione di controllo delle esportazioni, il fornitore deve informare l’acquirente di tale modifica.
  3. Il fornitore è responsabile dell’ottenimento tempestivo e senza costi per l’acquirente di tutte le licenze, i permessi, le approvazioni e le autorizzazioni governative necessarie per l’esportazione, al fine di garantire che tutti i beni da consegnare possano essere utilizzati dall’acquirente in conformità con l’ordine e che tutte le consegne possano essere effettuate nei tempi previsti.
  4. Inoltre, se esiste una licenza di esportazione, il fornitore deve fornire all’acquirente una copia di tale documento contenente tutte le informazioni pertinenti relative alla consegna, comprese le condizioni che l’acquirente deve soddisfare, come quelle relative alle riesportazioni. Tutte le informazioni o condizioni classificate come riservate o non correlate agli obblighi di conformità dell’Acquirente possono essere omesse in questa copia.
  5. Nonostante qualsiasi altra disposizione, il Fornitore sarà responsabile e indennizzerà l’Acquirente per tutti i danni, le perdite e le passività subite dall’Acquirente a seguito del mancato rispetto da parte del Fornitore degli obblighi previsti dai paragrafi precedenti.

§ 4

Prezzi e Condizioni di Pagamento

  1. I prezzi concordati sono prezzi massimi. Le riduzioni di prezzo che si verificano tra la data dell’ordine e il pagamento della fattura saranno a favore dell’Acquirente. Salvo diverso accordo espresso, i prezzi concordati includono la consegna presso la sede dell’Acquirente e l’imballaggio. Il prezzo di acquisto indicato è solo il prezzo netto. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è pertanto inclusa nei prezzi; sarà indicata separatamente in fattura all’aliquota legale applicabile alla data di fatturazione.
  2. Le fatture devono essere emesse immediatamente dopo la spedizione della merce, indicando il numero d’ordine e il numero di articolo. L’IVA deve essere indicata separatamente.
  3. I pagamenti saranno effettuati, a condizione che il cliente abbia ricevuto fatture verificabili, in conformità con le condizioni di pagamento concordate negli ordini e nei contratti. Salvo diverso accordo tra le parti. Salvo diverso accordo scritto, l’importo della fattura è pagabile con uno sconto del 2% per il pagamento entro 14 giorni dalla consegna e dal ricevimento della fattura, oppure al netto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di consegne anticipate, la data di scadenza è determinata dal periodo di consegna concordato.
  4. I pagamenti sono inoltre soggetti alla corretta consegna e all’accuratezza del prezzo e dei calcoli. Qualora venga riscontrato un difetto coperto da garanzia, abbiamo il diritto di trattenere il pagamento per adempiere ai nostri obblighi di garanzia.

§ 5

Compensazione e cessione

  1. Il fornitore ha il diritto di compensare solo i crediti incontestati o legalmente accertati.
  2. La cessione dei crediti nei nostri confronti è efficace solo con il nostro consenso scritto. In caso di riserva di proprietà estesa, il consenso si considera prestato.

§ 6

Riservatezza

  1. Le parti contraenti si impegnano a trattare come segreti commerciali tutti i dettagli commerciali e tecnici non pubblici di cui vengano a conoscenza nell’ambito del rapporto commerciale.
  2. Disegni, modelli, sagome, campioni e simili non possono essere divulgati o altrimenti resi accessibili a terzi non autorizzati. La riproduzione di tali elementi è consentita solo nell’ambito dei requisiti operativi e delle normative sul diritto d’autore.
  3. I subappaltatori devono essere vincolati da obblighi corrispondenti.
  4. Le parti contraenti possono pubblicizzare il loro rapporto commerciale solo previo consenso scritto.
  5. Qualora tra le parti venga stipulato un accordo di riservatezza separato, tale accordo prevale sulle disposizioni di cui sopra.
  6. La validità dell’articolo 11 rimane impregiudicata.

§ 7

Termini di consegna, date di consegna

  1. I termini e le date di consegna specificati negli ordini e nei contratti sono vincolanti. La data di ricevimento della merce nel luogo di esecuzione è determinante per il rispetto della data o del termine di consegna. I nostri termini di consegna devono essere rispettati.
  2. Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto qualora non sia in grado di rispettare la data di consegna concordata o desideri effettuare una consegna anticipata. I nostri diritti derivanti da un ritardo nell’esecuzione rimangono impregiudicati da tale obbligo di informazione.
  3. Abbiamo il diritto di rifiutare l’accettazione della merce non consegnata entro la data di consegna specificata nell’ordine e di restituirla a spese e rischio del fornitore o di immagazzinarla presso terzi.
  4. Forza maggiore, vertenze sindacali, sommosse, azioni ufficiali e altri eventi imprevedibili, inevitabili e gravi esonerano il partner contrattuale dai propri obblighi di prestazione per la durata dell’interruzione e per la sua entità. Ciò vale anche se tali eventi si verificano in un momento in cui il partner contrattuale in questione è inadempiente. I partner contrattuali sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie, nella misura ragionevole, e ad adattare i propri obblighi alle mutate circostanze in buona fede.
  5. In caso di ritardo nella consegna, Georg Martin ha il diritto di addebitare una penale contrattuale pari allo 0,2% per giorno lavorativo, ma non superiore al 5% del valore netto dell’ordine. Georg Martin ha il diritto di trattenere e dedurre l’importo della penale contrattuale fino al ricevimento del pagamento della merce in questione. Ulteriori pretese derivanti da un ritardo nella consegna rimangono impregiudicate. La responsabilità del fornitore per danni si estende anche a eventuali risarcimenti forfettari e penali contrattuali che Georg Martin deve ai propri clienti a causa di un ritardo nella consegna da parte del fornitore, a condizione che Georg Martin abbia informato il fornitore di eventuali risarcimenti forfettari o penali contrattuali concordati con il cliente.

§ 8

Qualità e accettazione

  1. Il fornitore è tenuto a rispettare gli standard ingegneristici riconosciuti, le norme di sicurezza e le specifiche tecniche concordate per le sue consegne. Modifiche all’oggetto della fornitura richiedono il nostro previo consenso scritto.
  2. Ci riserviamo il diritto di ispezionare la merce immediatamente al ricevimento per verificare la presenza di difetti evidenti e visibili e solo successivamente di accettarla. In caso di reclamo, il fornitore si farà carico dei costi di ispezione e sostituzione. Per qualsiasi tipo di difetto, il termine di notifica è di tre settimane dalla data di scoperta. Il fornitore rinuncia al diritto di opporsi alla notifica tardiva dei difetti.
  3. Le dimensioni, i pesi e le quantità di una consegna determinati durante l’ispezione della merce in entrata sono vincolanti.
  4. Se è concordata la consegna direttamente a terzi, tali terzi dovranno effettuare l’ispezione della merce come definito all’Articolo 8, Paragrafo 2, al momento della consegna. Ciò sostituisce la nostra ispezione della merce in entrata.

§ 9

Garanzia

  1. Gli obblighi di garanzia del fornitore sono regolati dalle disposizioni di legge, salvo quanto diversamente specificato di seguito. Il fornitore ci terrà indenni, a prima richiesta, da tutte le pretese di terzi derivanti da difetti, violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi o danni al prodotto causati dalla sua consegna, sulla base del suo concorso di negligenza. Il fornitore garantisce di avere un’adeguata assicurazione sulla responsabilità civile per danno da prodotto.
  2. Abbiamo diritto a tutti i diritti di garanzia previsti dalla legge. In particolare, il fornitore, a nostra discrezione, fornirà una sostituzione gratuita, concederà una riduzione del prezzo in conformità con le disposizioni di legge o eliminerà il difetto gratuitamente. In casi urgenti, abbiamo il diritto, previa consultazione con il fornitore, di eliminare i difetti direttamente o tramite terzi a spese del fornitore, oppure di procurare una sostituzione in altro modo. Lo stesso vale se Il fornitore è inadempiente ai propri obblighi di garanzia. Ci riserviamo espressamente il diritto di richiedere il risarcimento integrale dei danni in conformità con le disposizioni di legge.
  3. I diritti derivanti da difetti si prescrivono 36 mesi dopo la consegna. Tale termine decorre dal trasferimento del rischio. Il termine di prescrizione è sospeso se Georg Martin notifica al fornitore un difetto. In tal caso, la sospensione termina con la completa riparazione del difetto o se il fornitore rifiuta la riparazione; il termine di prescrizione ricomincia a decorrere non prima di tre mesi dalla fine della sospensione.
  4. Il contraente è responsabile per le consegne sostitutive e i lavori di riparazione nella stessa misura dell’oggetto della consegna originale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di trasporto, viaggio e manodopera. Il termine di garanzia per le consegne sostitutive decorre non prima del giorno di arrivo della consegna sostitutiva.
  5. Qualora Georg Martin abbia diritto al risarcimento danni o alla risoluzione del contratto a causa di un difetto materiale o giuridico, Georg Martin può richiedere una penale pari al 10% del valore netto dell’ordine, a meno che il fornitore non sia responsabile del difetto. Resta impregiudicata la rivendicazione di ulteriori richieste di risarcimento danni. Il fornitore ha il diritto di provare che il difetto materiale o giuridico non ha causato alcun danno o che il valore di tale danno è significativamente inferiore al risarcimento danni.
  6. Il fornitore è tenuto a rimborsare i costi ragionevoli sostenuti per un richiamo del prodotto ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.

§ 10

Responsabilità per danni

  1. Il fornitore è responsabile nei nostri confronti per qualsiasi danno causato da lui o dai suoi ausiliari, integralmente e per qualsiasi grado di colpa, in conformità con le disposizioni di legge.
  2. Se il fornitore è responsabile di un difetto ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore, è tenuto a manlevarci, a prima richiesta di Georg Martin, da tutte le richieste di risarcimento danni di terzi, a condizione che le cause rientrino nella sfera di influenza e organizzazione del fornitore e che il fornitore stesso sia responsabile nei confronti di terzi. Tale indennizzo si estende anche alle spese ai sensi degli articoli 683, 670 del Codice Civile Tedesco (BGB) e degli articoli 830, 840, 426 del Codice Civile Tedesco (BGB) derivanti da o in relazione a un potenziale richiamo da parte di Georg Martin o di uno dei suoi clienti. Georg Martin informerà il fornitore, nella misura possibile e ragionevole, del contenuto e della portata di qualsiasi richiamo da effettuare e darà al fornitore l’opportunità di presentare la propria posizione. Restano impregiudicati tutti gli altri diritti di legge.
  3. Il fornitore è tenuto a stipulare un’adeguata assicurazione di responsabilità civile generale e di responsabilità civile per danno da prodotto.
  4. Il fornitore si assume il rischio di danni durante il trasporto.

§ 11

Diritti di proprietà intellettuale di terzi

  1. Il fornitore garantisce che nessun diritto di terzi preclude l’uso previsto dei beni acquistati e, in particolare, che non vengono violati diritti di proprietà intellettuale di terzi.
  2. Qualora dovessimo comunque essere ritenuti responsabili per una possibile violazione di diritti di terzi, quali diritti d’autore, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, il fornitore ci terrà indenni da tali rivendicazioni e da qualsiasi spesa correlata.
  3. Ciò non si applica se il fornitore ha prodotto i beni secondo disegni, modelli o descrizioni o specifiche equivalenti da noi forniti e non è a conoscenza, né avrebbe dovuto essere a conoscenza in relazione ai prodotti sviluppati dal fornitore, della violazione di diritti di proprietà intellettuale.
  4. Le parti contraenti si impegnano a informarsi reciprocamente immediatamente di eventuali rischi di violazione noti e a darsi reciprocamente la possibilità di intraprendere azioni congiunte contro eventuali rivendicazioni corrispondenti.
  5. Su nostra richiesta, il fornitore dovrà rivelare l’uso di diritti di proprietà intellettuale, proprietari e concessi in licenza, pubblicati e non pubblicati, e le relative domande di diritti di proprietà intellettuale sui beni consegnati.

§ 12

Informazioni e dati

  1. Modelli, disegni, progetti, campioni, matrici, modelli, utensili, istruzioni di fabbricazione, altre attrezzature di produzione e informazioni riservate da noi fornite al fornitore rimangono di nostra proprietà. Possono essere utilizzati, riprodotti o resi accessibili a terzi per altri scopi solo con il nostro previo consenso scritto e devono essere conservati con la cura di un imprenditore prudente.
  2. L’Articolo 12, paragrafo 1, si applica ugualmente agli utensili, agli stampi, alle attrezzature e ai macchinari realizzati dal fornitore allo scopo di produrre i beni da noi ordinati e per i quali abbiamo pagato.

§ 13

Protezione dei dati

Il fornitore concede il proprio consenso revocabile al trattamento dei dati personali forniti in conformità con le disposizioni di legge per le finalità relative all’ordine.

§ 14

Esclusione di responsabilità

Georg Martin, i suoi dipendenti, rappresentanti legali e agenti non sono responsabili per i danni subiti dal fornitore. La presente esclusione di responsabilità non si applica in caso di violazione di un obbligo contrattuale sostanziale. La presente esclusione di responsabilità non si applica ai danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute causate da una violazione intenzionale o colposa di un obbligo, né ad altri danni causati da una violazione intenzionale o colposa di un obbligo.

§ 15

Disposizioni finali

  1. Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti condizioni generali o degli accordi stipulati dovesse essere o diventare invalida, la validità delle restanti disposizioni del contratto non ne sarà pregiudicata. Le parti contraenti sono tenute a sostituire la disposizione invalida con una disposizione che si avvicini il più possibile all’effetto economico e giuridico previsto.
  2. Modifiche e integrazioni devono essere redatte per iscritto per essere legalmente valide. Qualsiasi rinuncia a questo requisito della forma scritta deve essere anch’essa redatta per iscritto.
  3. Salvo diversa disposizione contrattuale, il luogo di adempimento e pagamento è la nostra sede legale.
  4. Il foro competente esclusivo è il tribunale con giurisdizione sulla nostra sede legale.
  5. Si applica la legge della Repubblica Federale Tedesca, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
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